In generale lo IAS19 stabilisce la modalità di rendicontazione contabile di tutti i benefici che le aziende concedono ai propri dipendenti.
I benefici ai dipendenti sono classificati in cinque categorie per le quali sono previste differenti modalità di computo/rendicontazione. In particolare vengono definiti:
- (a) i benefici a breve termine entro i 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio (salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattia, compartecipazioni agli utili e incentivi) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
- (b) i benefici successivi al rapporto di lavoro quali le pensioni, i benefici previdenziali, le assicurazioni sulla vita e l’assistenza medica;
- (c) gli altri benefici a lungo termine quali permessi legati all’anzianità di servizio, le disponibilità di periodi sabbatici, i premi in occasione di anniversari, i benefici legati all’anzianità di servizio, le indennità per invalidità e, se dovuti almeno dopo dodici mesi dal termine dell’esercizio, le compartecipazione agli utili, gli incentivi e le retribuzioni differite;
- (d) i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- (e) i benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale.
In generale l’applicazione del principio contabile internazionale IAS 19 è:
- obbligatoria a partire dall’esercizio 2005 per le aziende che redigono bilanci consolidati delle società quotate, delle banche, delle assicurazioni e degli enti finanziari;
- facoltativa dall’esercizio 2005 per le aziende che redigono i bilanci individuali delle società di cui al precedente punto, con esclusione delle imprese di assicurazione;
- obbligatoria a partire dall’esercizio 2006 per le aziende redigono bilanci individuali delle società quotate, delle banche e degli enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato.
Il nuovo sistema di rendicontazione contabile introduce criteri di valutazione innovativi rispetto al passato. Infatti la IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) il 24 aprile 2002 ha dichiarato che è inaccettabile la contabilizzazione della passività relativa al TFR secondo i principi di bilancio italiani in quanto quest’ultimi valutano la passività pari al valore del TFR che l’impresa dovrebbe pagare ai propri dipendenti nell’ipotesi che il rapporto di lavoro cessi alla data di valutazione.
Secondo i criteri dello IAS 19 il TFR dei dipendenti delle aziende rientra tra “i benefici successivi” al rapporto di lavoro (post-employment benefit) a prestazione definita (defined benefit plan).
Per la valutazione di questo tipo di passività patrimoniale è, dunque, necessario effettuare il calcolo mediante l’attualizzazione dell’importo da liquidare ai dipendenti ad una data successiva rispetto a quella in cui viene riferita la valutazione. Il principio internazionale stabilisce che il metodo da adottare per la valutazione è il metodo attuariale della “proiezione unitaria del credito” (projected unit credit method – PUCM).
Nel calcolo si dovranno considerare i fattori demografico-attuariali come la mortalità e l’invalidità dei dipendenti, i tassi di turnover e di richiesta di anticipazione tipici dell’azienda. Importantissima è poi l’ipotesi che riguarda la di dinamica retributiva futura dei dipendenti.
Sono, inoltre, fondamentali le ipotesi che riguardano i fattori di tipo economico e finanziario come l’inflazione prevista e i tassi d’interesse per l’attualizzazione del beneficio futuro.
La valutazione del Fondo TFR viene eseguita, per ciascun dipendente, in base al valore attualizzato del TFR futuro che l’impresa dovrà corrispondere al momento (aleatorio) della cessazione del rapporto di lavoro con un opportuno riproporzionamento rispetto alla anzianità lavorativa. Il valore attualizzato del Fondo è detto comunemente Defined Benefits of Obligation (DBO).
Oltre al valore del DBO, che idealmente sostituisce il valore contabile del TFR e che va iscritto nello Stato Patrimoniale, sono da considerare nel Conto Economico le seguenti voci primarie:
- il service cost
che rappresenta il costo annuo, al netto della componente finanziaria, corrispondente all’aumento dell’anzianità di servizio dei dipendenti nell’anno contabile considerato;
- l’ interest cost
è costo annuo che riflette l’interesse maturato sul TFR;
- Il past service cost
è l’importo derivante da variazioni contrattuali retroattive che modificano la struttura del piano e quindi il valore della passività.
Gli actuarial gains and losses
rappresentano l’importo che emerge ogni anno derivante dalle differenze tra le ipotesi adottate per il calcolo del Fondo e quanto effettivamente accaduto nel corso dell’anno. La contabilizzazione, a partire dall’anno 2013 (per effetto dell’entrata in vigore dello IAS19 Revised 2011) deve avvenire necessariamente nel Patrimonio Netto (OCI – Other Comprehensive Income).
In Italia, sulla modalità di calcolo dell’attualizzazione del TFR, è particolarmente influente l’effetto della riforma della previdenza complementare D.Lgs. 252/2005 introdotta con la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). La riforma disciplina le forme di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari e prevede, per le aziende che nel corso del 2006 hanno avuto mediamente almeno 50 dipendenti, che il TFR maturato dai dipendenti a partire dall’anno 2007 sia destinato alle forme di previdenza complementare salvo il caso in cui sia il dipendente stesso a scegliere di mantenere il TFR. Anche in quest’ultimo caso le quote di TFR relative al servizio maturato dal 2007 non restano gestite dall’azienda di appartenenza in quanto sono destinate al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Ai fini dell’attualizzazione del TFR, sono da considerare le seguenti situazioni possibili:
- destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare (indipendentemente dalla numerosità degli addetti presenti nell’azienda);
- mantenimento del TFR maturando in azienda (per aziende con meno di 50 addetti);
- trasferimento del TFR maturando al Fondo tesoreria dell’INPS (per coloro che, pur avendo scelto di non destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, lavorano presso un’azienda con almeno 50
Considerata la particolarità della valutazione in cui è necessario tener conto di tutti gli scenari futuri possibili inerenti le varie cause di interruzione del rapporto di lavoro, e l’applicazione del metodo di calcolo “project unit credit cost” è lo stesso IAS 19 che, nel paragrafo 57, “incoraggia” le imprese ad avvalersi di attuari abilitati per la valutazione di tutti i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.